Il Tribunale conferma l’inidoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione forzata e, di conseguenza, sospende l’esecuzione. Il Collegio ha sottolineato che il denaro è rimasto di fatto nelle disponibilità del mutuante e che nessun valore
Tribunale di Lucca n. 1571 dell’11/8/2017

Infondatezza dell’eccezione di prescrizione: l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse ricade sulla banca. In difetto di indicazione delle rimesse che si assumono prescritte queste devono ritenersi ripristinatorie. Nullità della capitalizzazione trimestrale anche successivamente alla Delibera Cicr del 9.2.2000.