Cass.27769-2019

La banca è obbligata a consegnare al cliente la copia dei documenti richiesti anche per la prima volta in giudizio. A tale scopo è sufficiente che il cliente fornisca gli elementi minimi per l’individuazione dei documenti.

L’art. 119 T.U.B., comma 4, riconosce al cliente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. E secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa norma riconosce al cliente della banca “il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma”, “essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti (Cass., 12 maggio 2006, n. 11004)”. “Sicchè il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversia, atteso che il “procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 s. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività (Cass., 23 luglio 2010, n. 17283)“.

Cassazione civile, sez. VI, 30 Ottobre 2019, n. 27769