La banca è stata condannata a risarcire al cliente il danno subito a seguito dell’investimento in obbligazioni Cirio. In particolare il Tribunale ha ribadito che il diritto si prescrive nell’ordinario termine decennale in quanto trattasi di materia contrattuale. Il Giudice ha riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte della banca nei confronti del cliente relativamente agli obblighi informativi incombenti su di essa in quanto intermediario. In particolare la banca ha omesso di informare il cliente in ordine al rating,

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ai rischi, alla natura del titolo ed alle implicazioni della specifica operazione di investimento.
Tribunale di Lucca n.1270 del 15 giugno 2017