Banca condannata a restituire al cliente €.293.014,17 oltre interessi legali e spese di giudizio per la vendita di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
Revocato il decreto ingiuntivo e ridotta la pretesa della cessionaria da euro 29.351,11 a euro 10.830,32. La mancanza del piano di ammortamento integra la violazione dell’art. 117, co. 4, T.U.B., comportando l’applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall’art. 117, co. 7,
La banca è stata condannata per l’eccessiva dilatazione dei tempo nell’esecuzione dell’ordine di disinvestimento da parte del consulente e per non aver predisposto idonee misure operative alternative atte ad assicurare la continuità dei servizi prestati alla clientela.
Revocato il decreto ingiuntivo per difetto di titolarità del credito e condannata Ifis al pagamento delle spese di giudizio. La Corte ha accertato l’incompletezza della documentazione allegata ai fini delle prova della titolarità del credito e l’inidoneità della pubblicazione in
Ridotto il debito da €.56.976,61 a €.15.191,24: il contratto di mutuo non indica il listino EURIBOR da considerare, 360 o 365 con la conseguenza dell’indeterminatezza del tasso.
La Corte d’Appello di Firenze, dopo la sentenza non definitiva n.292 del 18.02.2025, definitivamente pronunciando, riduce la pretesa della cessionaria nei confronti del correntista da €.121.275,03 a €.31.636,66
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