Infondatezza dell’eccezione di prescrizione: l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse ricade sulla banca. Nullità della capitalizzazione trimestrale. Nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto
Tribunale di Lucca n.304 dell’11/2/2016

Infondatezza dell’eccezione di prescrizione: l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse ricade sulla banca. In difetto di indicazione delle rimesse che si assumono prescritte queste devono ritenersi ripristinatorie. Nullità della capitalizzazione trimestrale. Illegittimità degli addebiti a titolo di commissione