Cirio Bond: la Corte d’Appello di Firenze conferma la sentenza che aveva condannato la banca a risarcire il cliente per omessa informazione in ordine ai rischi dell’operazione

La banca convenuta non ha fornito la prova di cui era onerata ex art. 23 TUF di aver approntato ai clienti informazioni specifiche sul prodotto finanziario oggetto di acquisto e neppure sui rischi che l’operazione comportava, in aderenza al disposto
La banca è obbligata a consegnare al cliente la copia dei documenti richiesti anche per la prima volta in giudizio. A tale scopo è sufficiente che il cliente fornisca gli elementi minimi per l’individuazione dei documenti. “L’art. 119 T.U.B., comma
La Banca è stata contattata a restituire al cliente €.238.578,55 per un investimento in bond argentini. Il Tribunale di Pisa ha deciso che la mancata sottoscrizione del contratto quadro comporta la nullità delle operazioni di acquisto successive anche se effettuate
Mutuo condizionato – L’atto ancorchè stipulato per atto pubblico difetta dei requisiti previsti dall’art. 474, comma 2 n.3, c.p.c. L’esecuzione immobiliare deve quindi essere sospesa.