Infondatezza dell’eccezione di prescrizione: l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse ricade sulla banca. In difetto di indicazione delle rimesse che si assumono prescritte queste devono ritenersi ripristinatorie. Nullità della capitalizzazione trimestrale anche successivamente alla Delibera Cicr del 9.2.2000.
Tribunale di Lucca n. 1571 dell’11/8/2017
