Tribunale di Lucca udienza del 16 maggio 2022 – Il Giudice non concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per €.59.000,00 richiesto dalla Beta SPV in quanto non è stato prodotto il contratto di cessione del credito.

Tribunale di Lucca udienza del 16 maggio 2022 – Il Giudice non concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per €.59.000,00 richiesto dalla Beta SPV in quanto non è stato prodotto il contratto di cessione del credito.

CESSIONI DEL CREDITO: LA STORIA INFINITA – SECONDA PUNTATA Il caso: la Beta Spv notifica un decreto ingiuntivo dove sostiene di aver comprato l’asserito credito da Alfa Finanziaria, decreto contro il quale il cliente propone opposizione innazi al Tribunale. Nella

La Corte d’Appello conferma la revoca del decreto ingiuntivo con il quale la banca chiedeva di pagamento di €.122.060,35. La banca ingiungente, quale attrice sostanziale, deve provare l’asserito credito con il deposito degli estratti conto. L’omessa contestazione dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti. Il riconoscimento di debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.

La Corte d’Appello conferma la revoca del decreto ingiuntivo con il quale la banca chiedeva di pagamento di €.122.060,35. La banca ingiungente, quale attrice sostanziale, deve provare l’asserito credito con il deposito degli estratti conto. L’omessa contestazione dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti. Il riconoscimento di debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.