La Corte d’Appello conferma la revoca del decreto ingiuntivo con il quale la banca chiedeva di pagamento di €.122.060,35. La banca ingiungente, quale attrice sostanziale, deve provare l’asserito credito con il deposito degli estratti conto. L’omessa contestazione dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti. Il riconoscimento di debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.
La Corte d’Appello conferma la revoca del decreto ingiuntivo con il quale la banca chiedeva di pagamento di €.122.060,35. La banca ingiungente, quale attrice sostanziale, deve provare l’asserito credito con il deposito degli estratti conto. L’omessa contestazione dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti. Il riconoscimento di debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.
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