Il Tribunale accoglie la domanda dei clienti stabilendo che la società cessionaria non è titolare del credito preteso pari ad €.116.875,00. I clienti pertanto nulla devono alla cessionaria.
posted on 23/02/2023
Il Tribunale di Lucca accerta l’illegittimità dell’anatocismo e del cosiddetto “uso piazza” e riduce la pretesa della banca da €.131.850,59 a €. 29.890,85.
posted on 23/02/2023
La Corte d’Appello conferma la revoca del decreto ingiuntivo con il quale la banca chiedeva di pagamento di €.122.060,35. La banca ingiungente, quale attrice sostanziale, deve provare l’asserito credito con il deposito degli estratti conto. L’omessa contestazione dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti. Il riconoscimento di debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.
posted on 10/12/2021
Corte di Appello di Firenze n. 1373 del 21 luglio 2016
posted on 01/09/2016
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso per alcuni mutui e per un conto corrente non avendo la società (asserita cessionaria) prodotto gli estratti conto e il Disciplinare Economico né avendo efficacemente contrastato l’eccezione di invalidità delle fideiussioni – Tribunale di Pistoia Ordinanza del 24 maggio 2022 –
posted on 24/05/2022
Il Tribunale di Firenze conferma l’illegittimità dell’anatocismo e della commissione di massimo scoperto non essendo stato esplicitato nel contratto il criterio di calcolo. La banca convenuta è stata quindi condannata a restituire al correntista €.14.917,79, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda.
posted on 23/02/2023
Il cliente nulla deve alla società di recupero crediti – Tribunale di Lucca 21 maggio 2021 n.522 est. Dott. Fornaciari
posted on 09/05/2022
Sentenza Tribunale di Firenze N° 2400/13
posted on 11/07/2013
Esecuzione immobiliare fermata! – Il Tribunale di Pistoia ha accertato che la banca non può procedere all’esecuzione forzata sulla casa in quanto il contratto di mutuo è inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti di certezza (Sentenza n.774 del 27 settembre 2021)
posted on 24/05/2022
Tribunale di Massa 23/10/2015
posted on 23/10/2015
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