Avvocato Roberto Polloni – Diritto Bancario

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Il Tribunale di Lucca accerta l’illegittimità dell’anatocismo e del cosiddetto “uso piazza” e riduce la pretesa della banca da €.131.850,59 a €. 29.890,85.

Tribunale di Lucca n. 616 - 2022 pubblicata il 17 giugno 2022

 

Tribunale di Lucca sentenza n.616 pubblicata il 17 giugno 2022

Il Tribunale di Lucca accerta l’illegittimità dell’anatocismo e del cosiddetto “uso piazza” e riduce la pretesa della banca da €.131.850,59 a €. 29.890,85.
Roberto Polloni 23/02/2023 Anatocismo
  • ← Bond Cirio Del Monte: la Corte d’Appello di Firenze condanna la banca a risarcire €.20.000,00 oltre interessi dalla domanda all’investitrice. Nel caso in esame la banca ha omesso di informare la cliente in ordine alle caratteristiche dei titoli Cirio Del Monte e che l’operazione non era adeguata al suo profilo di investitrice.
  • Il Giudice di Pace stabilisce che il cliente non dve pagare nulla alla società cessionaria che non ha dimostrato l’inclusione del credito preteso nell’ operazione di cessione →

Gli articoli più letti

  • Il Giudice di Pace stabilisce che il cliente non dve pagare nulla alla società cessionaria che non ha dimostrato l’inclusione del credito preteso nell’ operazione di cessione posted on 23/02/2023
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  • Danni del Promotore Finanziario: Sentenza del Tribunale di Lucca n.707 posted on 31/03/2017
  • Il Tribunale di Firenze conferma l’illegittimità dell’anatocismo e della commissione di massimo scoperto non essendo stato esplicitato nel contratto il criterio di calcolo. La banca convenuta è stata quindi condannata a restituire al correntista €.14.917,79, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda. posted on 23/02/2023
  • Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017 n.11554 posted on 24/05/2017
  • Il cliente nulla deve alla società di recupero crediti – Tribunale di Lucca 21 maggio 2021 n.522 est. Dott. Fornaciari posted on 09/05/2022
  • Tribunale di Lucca n.730 del 30 giugno 2023 posted on 30/06/2023
  • Tribunale di Pisa n,1338 del 17 novembre 2009 posted on 01/09/2016
  • Cassazione civile, sez. VI, 30 Ottobre 2019, n. 27769 posted on 21/11/2019
  • La Corte d’Appello conferma la revoca del decreto ingiuntivo con il quale la banca chiedeva di pagamento di €.122.060,35. La banca ingiungente, quale attrice sostanziale, deve provare l’asserito credito con il deposito degli estratti conto. L’omessa contestazione dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti. Il riconoscimento di debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite. posted on 10/12/2021

Principali consulenze

  • Conti correnti: Anatocismo e Usura [video]
  • Danni da investimenti [video]
  • I crediti deteriorati: NPL
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