Banca condannata in solido ex art.31 T.U.B. con il promotore finanziario infedele. Riconosciuto anche il danno non patrimoniale conseguente all’accertamento del fatto di reato del promotore.
Bond Argentini. Operazione inadeguata: l’ordine di operazione deve essere impartito per iscritto contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute. Risoluzione degli ordini e conseguente risarcimento del danno.
Dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente: la banca deve restituire le somme pagate a titolo di interessi anatocistici al correntista.
Bond argentini. Violazione dell’art. 23 VI co. T,U.F. Omessa violazione degli obblighi informativi in ordine a tutti i rischi degli investimenti; inoltre la banca deve provare in giudizio di aver agito con la dovuta diligenza.
La banca risponde per la sottrazione dei beni riposti nella cassetta di sicurezza se non dimostra il caso fortuito. La rapina ed il furto non costituiscono caso fortuito e pertanto la banca è stata condannata al risarcimento dei danni.
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