Il Tribunale di Lucca accerta l’illegittimità dell’anatocismo e del cosiddetto “uso piazza” e riduce la pretesa della banca da €.131.850,59 a €. 29.890,85.
posted on 23/02/2023
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso per alcuni mutui e per un conto corrente non avendo la società (asserita cessionaria) prodotto gli estratti conto e il Disciplinare Economico né avendo efficacemente contrastato l’eccezione di invalidità delle fideiussioni – Tribunale di Pistoia Ordinanza del 24 maggio 2022 –
posted on 24/05/2022
Il Giudice di Pace stabilisce che il cliente non dve pagare nulla alla società cessionaria che non ha dimostrato l’inclusione del credito preteso nell’ operazione di cessione
posted on 23/02/2023
La Corte d’Appello conferma la revoca del decreto ingiuntivo con il quale la banca chiedeva di pagamento di €.122.060,35. La banca ingiungente, quale attrice sostanziale, deve provare l’asserito credito con il deposito degli estratti conto. L’omessa contestazione dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti. Il riconoscimento di debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.
posted on 10/12/2021
Il Tribunale accoglie la domanda dei clienti stabilendo che la società cessionaria non è titolare del credito preteso pari ad €.116.875,00. I clienti pertanto nulla devono alla cessionaria.
posted on 23/02/2023
Finanziamento e usura: Corte di Cassazione n.5160 [6-3-2018]
posted on 04/04/2018
Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017 n.11554
posted on 24/05/2017
Cirio Bond: la Corte d’Appello di Firenze conferma la sentenza che aveva condannato la banca a risarcire il cliente per omessa informazione in ordine ai rischi dell’operazione
posted on 11/11/2021
Il Tribunale di Firenze conferma l’illegittimità dell’anatocismo e della commissione di massimo scoperto non essendo stato esplicitato nel contratto il criterio di calcolo. La banca convenuta è stata quindi condannata a restituire al correntista €.14.917,79, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda.
posted on 23/02/2023
Cassazione civile, sez. VI, 30 Ottobre 2019, n. 27769
posted on 21/11/2019
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