La Suprema Corte stabilisce che la richiesta di copia della documentazione non deve necessariamente essere effettuata prima dell’instaurazione del giudizio. Infatti, l’art.119 comma 4 del T.U.B “non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito”. La norma dell’art.119 T.U.B. rappresenta uno tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa in materia di trasparenza che l’ordinamento riconosca ai clienti degli istituti bancari.

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Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017 n.11554