In attesa delle SS.UU. con la sentenza n. 5160/2018, la Suprema Corte ha affrontato la problematica della validità del conteggio degli oneri assicurativi, nell’ambito dei contratti di finanziamento, mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione (nel caso di specie un contratto di finanziamento con assicurazione facoltativa).

La norma di riferimento sul fenomeno dell’usura

finanziamento e usuraLa Corte, nella sentenza in esame, ha, così ribadito che la norma di riferimento è soltanto l’art. 644 c.p. comma 3 e che essa costituisce la norma di raccordo delle diverse disposizioni in materia di usura. In particolare la norma, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretata nel senso che essa stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Una norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, che non può non valere pure per “l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia”.

Infatti, “se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.

La sentenza

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Finanziamento e usura: Corte di Cassazione n.5160 [6-3-2018]
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